Avvertenza: 
 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10,  comma  3,  del  medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di  quelle  richiamate  nel  decreto,  trascritte
nelle note. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
legislativi qui riportati. 
 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni ((....)) 
 
    A norma dell'art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.  400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
    
                               Art. 1 
 
 
             Art-Bonus - Credito di imposta per favorire 
           le erogazioni liberali a sostegno della cultura 
 
  1. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate nei tre  periodi
d'imposta successivi a quello in  corso  al  31  dicembre  2013,  per
interventi di manutenzione, protezione e restauro di  beni  culturali
pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi  della  cultura
di appartenenza pubblica e per la realizzazione di  nuove  strutture,
il restauro e il potenziamento di quelle esistenti  delle  fondazioni
lirico-sinfoniche o di enti o istituzioni pubbliche che, senza  scopo
di lucro, svolgono esclusivamente attivita' nello spettacolo, non  si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 15, comma  1,  lettere
h) e i), e 100, comma 2, lettere f)  e  g),  del  testo  unico  delle
imposte sui redditi,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e spetta un  credito  d'imposta,
nella misura del: 
    a) 65 per cento delle erogazioni liberali effettuate in  ciascuno
dei due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre
2013; 
    b) 50 per cento delle erogazioni liberali effettuate nel  periodo
d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015. 
  2.  Il  credito  d'imposta  spettante  ai  sensi  del  comma  1  e'
riconosciuto alle persone fisiche e agli  enti  non  commerciali  nei
limiti del 15 per cento del reddito imponibile, ai soggetti  titolari
di reddito d'impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui.  ((
Il credito d'imposta spettante ai  sensi  del  comma  1  e'  altresi'
riconosciuto qualora le erogazioni liberali in denaro effettuate  per
interventi di manutenzione, protezione e restauro di  beni  culturali
pubblici siano destinate ai soggetti concessionari o  affidatari  dei
beni oggetto di tali interventi )). Il credito d'imposta e' ripartito
in tre quote annuali di pari importo. Si applicano le disposizioni di
cui (( agli articoli 40, comma 9, e 42, comma 9, )) del decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
22 dicembre 2011, n. 214. 
  3. Ferma restando la ripartizione in  tre  quote  annuali  di  pari
importo, per i soggetti titolari di reddito d'impresa il  credito  di
imposta e' utilizzabile tramite compensazione ai sensi  dell'art.  17
del  decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n.  241,  e   successive
modificazioni, e non rileva ai  fini  delle  imposte  sui  redditi  e
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. 
  4. Al  credito  d'imposta  di  cui  al  presente  articolo  non  si
applicano i limiti di cui  all'art.  1,  comma  53,  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244, e di cui all'art. 34 della legge  23  dicembre
2000, n. 388. 
  5. I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali di cui al comma
1, (( ivi inclusi i  soggetti  concessionari  o  affidatari  di  beni
culturali pubblici  destinatari  di  erogazioni  liberali  in  denaro
effettuate  per  la  realizzazione  di  interventi  di  manutenzione,
protezione e restauro dei beni stessi, )) comunicano  mensilmente  al
Ministero  dei  beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del  turismo
l'ammontare  delle  erogazioni  liberali   ricevute   nel   mese   di
riferimento; provvedono altresi' a  dare  pubblica  comunicazione  di
tale ammontare, nonche'  della  destinazione  e  dell'utilizzo  delle
erogazioni stesse, (( tramite  il  proprio  sito  web  istituzionale,
nell'ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile,  e  in
un apposito portale,  gestito  dal  medesimo  Ministero,  in  cui  ai
soggetti destinatari delle erogazioni liberali sono  associati  tutte
le informazioni relative allo stato di conservazione  del  bene,  gli
interventi di ristrutturazione o  riqualificazione  eventualmente  in
atto,  i  fondi  pubblici  assegnati  per  l'anno  in  corso,  l'ente
responsabile  del  bene,  nonche'  le  informazioni   relative   alla
fruizione )). Sono fatte salve le disposizioni del Codice in  materia
di protezione dei dati personali, di cui al  decreto  legislativo  30
giugno 2003, n. 196. (( Il  Ministero  dei  beni  e  delle  attivita'
culturali e del turismo provvede all'attuazione  del  presente  comma
nell'ambito  delle   risorse   umane,   strumentali   e   finanziarie
disponibili  a  legislazione  vigente  e,  comunque,  senza  nuovi  o
maggiori oneri per il bilancio dello Stato )). 
  6. L'art. 12 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito con
modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e' abrogato. Con il
regolamento  di  organizzazione  del  Ministero  dei  beni  e   delle
attivita' culturali e del turismo, di cui all'art. 14, comma  3,  del
presente decreto, si individuano, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica e nel rispetto delle dotazioni organiche definite in
attuazione del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,  convertito  con
modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  apposite  strutture
dedicate a favorire le elargizioni liberali (( da parte  dei  privati
)) e la raccolta di fondi tra il pubblico,  ((  anche  attraverso  il
portale di cui al comma 5. )) 
  7. (( Ai maggiori oneri derivanti  dalla  concessione  del  credito
d'imposta di cui al presente articolo, valutati  in  2,7  milioni  di
euro per l'anno 2015, in 11,9 milioni di euro  per  l'anno  2016,  in
18,2 milioni di euro per l'anno 2017, in 14,6  milioni  di  euro  per
l'anno 2018 e in 5,2 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede  ai
sensi dell'art. 17 )). 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riportano i testi dell'art. 15, comma 1, lettere  h)
          e i), e dell'art. 100,  comma  2,  lettere  f)  e  g),  del
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917,  e  successive  modificazioni  (Testo  unico  delle
          imposte sui redditi), pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          31 dicembre 1986, n. 302, S.O.: 
              "Art. 15. Detrazione  per  oneri  [Testo  post  riforma
          2004] 
              . Dall'imposta lorda si detrae un importo  pari  al  19
          per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se
          non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che
          concorrono a formare il reddito complessivo: 
              (Omissis). 
              h) le erogazioni liberali  in  denaro  a  favore  dello
          Stato, delle regioni, degli enti  locali  territoriali,  di
          enti o istituzioni  pubbliche,  di  comitati  organizzatori
          appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni
          culturali  e  ambientali,  di  fondazioni  e   associazioni
          legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che  svolgono
          o  promuovono  attivita'  di  studio,  di  ricerca   e   di
          documentazione di rilevante valore culturale e artistico  o
          che   organizzano   e   realizzano   attivita'   culturali,
          effettuate in base ad apposita convenzione, per l'acquisto,
          la manutenzione, la protezione o  il  restauro  delle  cose
          indicate nell'art. 1 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e
          nel decreto del Presidente della  Repubblica  30  settembre
          1963, n. 1409, ivi comprese le  erogazioni  effettuate  per
          l'organizzazione in Italia e  all'estero  di  mostre  e  di
          esposizioni di  rilevante  interesse  scientifico-culturale
          delle cose  anzidette,  e  per  gli  studi  e  le  ricerche
          eventualmente a tal fine necessari, nonche' per ogni  altra
          manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale
          anche ai  fini  didattico-promozionali,  ivi  compresi  gli
          studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e
          le pubblicazioni relative ai beni culturali. Le  iniziative
          culturali devono  essere  autorizzate,  previo  parere  del
          competente comitato di settore del Consiglio nazionale  per
          i beni culturali e ambientali, dal  Ministero  per  i  beni
          culturali e ambientali, che deve approvare la previsione di
          spesa ed il conto  consuntivo.  Il  Ministero  per  i  beni
          culturali  e  ambientali  stabilisce  i   tempi   necessari
          affinche' le  erogazioni  liberali  fatte  a  favore  delle
          associazioni legalmente riconosciute, delle  istituzioni  e
          delle fondazioni siano utilizzate per  gli  scopi  indicati
          nella  presente  lettera  e   controlla   l'impiego   delle
          erogazioni stesse. Detti termini  possono,  per  causa  non
          imputabile al donatario, essere prorogati una  sola  volta.
          Le erogazioni liberali  non  integralmente  utilizzate  nei
          termini  assegnati  affluiscono  all'entrata  del  bilancio
          dello  Stato,  o  delle  regioni  e   degli   enti   locali
          territoriali, nel caso di attivita' o manifestazioni in cui
          essi siano direttamente coinvolti, e sono destinate  ad  un
          fondo da utilizzare per le attivita' culturali previste per
          l'anno successivo. Il Ministero  per  i  beni  culturali  e
          ambientali comunica, entro il 31 marzo di ciascun anno,  al
          centro  informativo  del  Dipartimento  delle  entrate  del
          Ministero delle finanze l'elenco  nominativo  dei  soggetti
          erogatori, nonche' l'ammontare delle erogazioni  effettuate
          entro il 31 dicembre dell'anno precedente; 
              i) le erogazioni liberali in denaro,  per  importo  non
          superiore  al  2  per   cento   del   reddito   complessivo
          dichiarato, a  favore  di  enti  o  istituzioni  pubbliche,
          fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza
          scopo di  lucro  svolgono  esclusivamente  attivita'  nello
          spettacolo,  effettuate  per  la  realizzazione  di   nuove
          strutture,  per  il  restauro  ed  il  potenziamento  delle
          strutture esistenti, nonche' per  la  produzione  nei  vari
          settori dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate  per
          tali finalita' dal percipiente entro il termine di due anni
          dalla  data  del  ricevimento   affluiscono,   nella   loro
          totalita', all'entrata dello Stato; 
              (Omissis)." 
              "Art.  100.  Oneri  di  utilita'  sociale  [Testo  post
          riforma 2004] 
              (Omissis). 
              2. Sono inoltre deducibili: 
              (Omissis). 
              f) le erogazioni liberali  in  denaro  a  favore  dello
          Stato, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e  di
          associazioni legalmente riconosciute  che  senza  scopo  di
          lucro svolgono o promuovono attivita' di studio, di ricerca
          e  di  documentazione  di  rilevante  valore  culturale   e
          artistico, effettuate per l'acquisto, la  manutenzione,  la
          protezione o il restauro delle cose  indicate  nell'art.  2
          del decreto legislativo 29 ottobre  1999,  n.  490,  e  nel
          decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre  1963,
          n.  1409,  ivi  comprese  le  erogazioni   effettuate   per
          l'organizzazione di mostre e di esposizioni, che  siano  di
          rilevante interesse scientifico  o  culturale,  delle  cose
          anzidette, e per gli studi e le  ricerche  eventualmente  a
          tal fine necessari. Le mostre, le esposizioni, gli studi  e
          le ricerche devono essere autorizzati,  previo  parere  del
          competente comitato di settore del Consiglio nazionale  per
          i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i  beni  e
          le attivita' culturali, che dovra' approvare la  previsione
          di spesa ed il conto consuntivo. Il Ministero  per  i  beni
          culturali  e  ambientali  stabilisce  i   tempi   necessari
          affinche' le erogazioni fatte a favore  delle  associazioni
          legalmente  riconosciute,   delle   istituzioni   e   delle
          fondazioni siano utilizzate per gli  scopi  preindicati,  e
          controlla l'impiego delle erogazioni stesse. Detti  termini
          possono, per causa  non  imputabile  al  donatario,  essere
          prorogati  una  sola  volta.  Le  erogazioni  liberali  non
          integralmente  utilizzate  nei  termini  assegnati,  ovvero
          utilizzate   non   in   conformita'   alla    destinazione,
          affluiscono, nella loro totalita', all'entrata dello Stato; 
              g) le erogazioni liberali in denaro,  per  importo  non
          superiore al 2 per cento del reddito d'impresa  dichiarato,
          a favore di enti  o  istituzioni  pubbliche,  fondazioni  e
          associazioni legalmente riconosciute  che  senza  scopo  di
          lucro svolgono esclusivamente attivita'  nello  spettacolo,
          effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per  il
          restauro ed il  potenziamento  delle  strutture  esistenti,
          nonche'  per  la  produzione   nei   vari   settori   dello
          spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per tali finalita'
          dal percipiente entro il termine di due anni dalla data del
          ricevimento affluiscono, nella loro totalita',  all'entrata
          dello Stato; 
              (Omissis).". 
              Si riportano i testi dell'art. 40, comma 9, e dell'art.
          42, comma 9, del decreto-legge 6  dicembre  2011,  n.  201,
          recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita'  e
          il consolidamento dei  conti  pubblici",  pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale  6  dicembre  2011,   n.   284,   S.O.,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre
          2011,  n.  214,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  27
          dicembre 2011, n. 300, S.O.: 
              "Art. 40. Riduzione  degli  adempimenti  amministrativi
          per le imprese 
              (Omissis). 
              9. La documentazione e  le  certificazioni  attualmente
          richieste ai  fini  del  conseguimento  delle  agevolazioni
          fiscali in materia di beni e attivita'  culturali  previste
          dagli articoli 15, comma 1, lettere g) ed h), e 100,  comma
          2, lettere e) ed f), del  testo  unico  delle  imposte  sui
          redditi, di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
          22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,  sono
          sostituite   da   un'apposita   dichiarazione   sostitutiva
          dell'atto di  notorieta',  presentata  dal  richiedente  al
          Ministero per i beni e le attivita' culturali  ai  sensi  e
          per gli effetti dell'art. 47  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.  445  e  successive
          modificazioni, relativa alle spese effettivamente sostenute
          per lo svolgimento degli interventi e delle attivita' cui i
          benefici si riferiscono. Il  Ministero  per  i  beni  e  le
          attivita' culturali esegue controlli a  campione  ai  sensi
          degli articoli 71 e 72 del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  28  dicembre  2000,   n.   445   e   successive
          modificazioni." 
              "Art. 42. Misure per l'attrazione di capitali privati 
              (Omissis). 
              9. Nell'Elenco  1,  recante  "Disposizioni  legislative
          autorizzative di riassegnazioni di entrate", allegato  alla
          legge 24 dicembre 2007, n. 244,  al  numero  14,  rubricato
          «Ministero per i  beni  e  le  attivita'  culturali»,  sono
          abrogate le seguenti parole: « Legge 30 marzo 1965, n. 340»
          nonche' « Legge 8 ottobre 1997, n. 352, art. 2,  comma  8».
          Le somme elargite da soggetti pubblici e  privati  per  uno
          scopo determinato, rientrante nei  fini  istituzionali  del
          Ministero per i beni  e  le  attivita'  culturali,  versate
          all'erario  sono  riassegnate,  con  decreto  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze,  allo  stato  di  previsione
          della spesa dell'esercizio in corso  del  Ministero  per  i
          beni e le attivita' culturali, con imputazione ai  capitoli
          corrispondenti alla destinazione delle somme stesse  o,  in
          mancanza, ad appositi capitoli  di  nuova  istituzione.  Le
          predette somme non  possono  essere  utilizzate  per  scopo
          diverso da quello per il quale sono state elargite.". 
              Si  riporta  il  testo   dell'art.   17   del   decreto
          legislativo  9  luglio   1997,   n.   241,   e   successive
          modificazioni (Norme di semplificazione  degli  adempimenti
          dei contribuenti in sede di  dichiarazione  dei  redditi  e
          dell'imposta    sul    valore    aggiunto,    nonche'    di
          modernizzazione   del    sistema    di    gestione    delle
          dichiarazioni),  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  28
          luglio 1997, n. 174: 
              "Art. 17. (Oggetto) 
              1. I contribuenti  eseguono  versamenti  unitari  delle
          imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme
          a  favore  dello  Stato,  delle  regioni   e   degli   enti
          previdenziali, con  eventuale  compensazione  dei  crediti,
          dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi  soggetti,
          risultanti dalle dichiarazioni e dalle  denunce  periodiche
          presentate successivamente alla data di entrata  in  vigore
          del  presente  decreto.  Tale  compensazione  deve   essere
          effettuata   entro   la   data   di   presentazione   della
          dichiarazione  successiva.  La  compensazione  del  credito
          annuale   o   relativo   a   periodi   inferiori   all'anno
          dell'imposta sul valore aggiunto, per importi  superiori  a
          5.000 euro annui, puo'  essere  effettuata  a  partire  dal
          giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione
          della  dichiarazione  o  dell'istanza  da  cui  il  credito
          emerge. 
              2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano
          i crediti e i debiti relativi: 
              a) alle imposte sui redditi, alle relative  addizionali
          e alle ritenute alla  fonte  riscosse  mediante  versamento
          diretto ai sensi dell'Art. 3  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per le ritenute
          di cui al secondo comma del citato Art. 3  resta  ferma  la
          facolta' di eseguire il  versamento  presso  la  competente
          sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in  tal  caso
          non e' ammessa la compensazione; 
              b) all'imposta sul  valore  aggiunto  dovuta  ai  sensi
          degli articoli 27 e 33 del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  e  quella  dovuta  dai
          soggetti di cui all'Art. 74; 
              c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e
          dell'imposta sul valore aggiunto; 
              d) all'imposta prevista dall'Art. 3, comma 143, lettera
          a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 
              e) ai contributi previdenziali dovuti  da  titolari  di
          posizione assicurativa in una delle  gestioni  amministrate
          da enti previdenziali, comprese le quote associative; 
              f) ai contributi previdenziali ed assistenziali  dovuti
          dai datori di lavoro e dai committenti  di  prestazioni  di
          collaborazione coordinata e continuativa  di  cui  all'Art.
          49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte  sui
          redditi,  approvato  con  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 
              g) ai premi per l'assicurazione  contro  gli  infortuni
          sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi  del
          testo unico approvato  con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; 
              h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale
          ai sensi dell'Art. 20; 
              h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio
          netto  delle  imprese,  istituita  con   decreto-legge   30
          settembre 1992,  n.  394,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del  contributo  al
          Servizio sanitario nazionale di cui all'Art. 31 della legge
          28  febbraio  1986,  n.  41,  come  da  ultimo   modificato
          dall'Art. 4 del decreto-legge  23  febbraio  1995,  n.  41,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 22  marzo  1995,
          n. 85; 
              h-ter) alle altre entrate individuate con  decreto  del
          Ministro delle finanze, di concerto  con  il  Ministro  del
          tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica,  e
          con i Ministri competenti per settore; 
              h-quater) al credito d'imposta spettante agli esercenti
          sale cinematografiche; 
              h-quinquies) alle somme  che  i  soggetti  tenuti  alla
          riscossione   dell'incremento   all'addizionale    comunale
          debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'art. 6-quater del
          decreto-legge  31  gennaio  2005,  n.  7,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  31  marzo  2005,  n.  43,   e
          successive modificazioni.". 
              Si riporta il testo dell'art. 1, comma 53, della  legge
          24  dicembre  2007,  n.  244,  e  successive  modificazioni
          (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale  dello  Stato  -  legge  finanziaria  2008)   ,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28  dicembre  2007,  n.
          300, S.O.: 
              " 53. A partire dal 1° gennaio 2008,  anche  in  deroga
          alle disposizioni previste dalle singole leggi  istitutive,
          i  crediti  d'imposta  da  indicare  nel  quadro  RU  della
          dichiarazione dei redditi  possono  essere  utilizzati  nel
          limite annuale di 250.000 euro.  L'ammontare  eccedente  e'
          riportato  in  avanti  anche  oltre  il  limite   temporale
          eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive ed e'
          comunque  compensabile  per  l'intero  importo  residuo   a
          partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera
          l'eccedenza. Il tetto previsto dal presente  comma  non  si
          applica al credito d'imposta di cui all' art. 1, comma 280,
          della legge 27 dicembre 2006, n. 296; il tetto previsto dal
          presente comma non si applica al credito d'imposta  di  cui
          all' art. 1, comma 271, della legge 27  dicembre  2006,  n.
          296, a partire dalla data del 1° gennaio 2010.". 
              Si  riporta  il  testo  dell'art.  34  della  legge  23
          dicembre  2000,  n.   388,   e   successive   modificazioni
          (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale  dello  Stato  -  legge  finanziaria  2001)   ,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29  dicembre  2000,  n.
          302, S.O.: 
              "Art. 34. Disposizioni in materia  di  compensazione  e
          versamenti diretti. 
              1. A decorrere dal 1° gennaio 2001  il  limite  massimo
          dei crediti di imposta e  dei  contributi  compensabili  ai
          sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9  luglio  1997,
          n. 241, ovvero  rimborsabili  ai  soggetti  intestatari  di
          conto fiscale, e' fissato in euro 700.000 per ciascun  anno
          solare. Tenendo  conto  delle  esigenze  di  bilancio,  con
          decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  il
          limite di cui al periodo precedente puo' essere elevato,  a
          decorrere dal 1° gennaio 2010, fino a 700.000 euro. 
              2. Le domande di rimborso  presentate  al  31  dicembre
          2000 non possono essere revocate. 
              3. Al secondo comma dell'art. 3,  D.P.R.  29  settembre
          1973, n. 602 e' aggiunta la seguente  lettera:  "h-bis)  le
          ritenute operate dagli enti pubblici di cui alle tabelle  A
          e B allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720". 
              4. Se le ritenute o le imposte sostitutive sui  redditi
          di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria  di
          cui al decreto legislativo 21 novembre 1997,  n.  461,  non
          sono state operate ovvero non  sono  stati  effettuati  dai
          sostituti  d'imposta  o  dagli  intermediari   i   relativi
          versamenti nei termini ivi previsti, si fa  luogo  in  ogni
          caso esclusivamente all'applicazione della  sanzione  nella
          misura ridotta indicata nell'art. 13, comma 1, lettera  a),
          del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.  472,  qualora
          gli stessi sostituti  o  intermediari,  anteriormente  alla
          presentazione della dichiarazione nella quale sono  esposti
          i versamenti delle predette  ritenute  e  imposte,  abbiano
          eseguito  il  versamento  dell'importo  dovuto,  maggiorato
          degli interessi legali. La presente disposizione si applica
          se la violazione non e' stata gia'  constatata  e  comunque
          non sono iniziati accessi,  ispezioni,  verifiche  o  altre
          attivita'  di  accertamento  delle   quali   il   sostituto
          d'imposta o l'intermediario hanno avuto formale  conoscenza
          e sempre che il pagamento della sanzione sia contestuale al
          versamento dell'imposta. 
              5. All'art. 37, primo comma, del decreto del Presidente
          della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  602,  le  parole:
          «entro  il  termine  previsto  dall'art.  2946  del  codice
          civile» sono sostituite dalle seguenti: «entro  il  termine
          di decadenza di quarantotto mesi». 
              6.  All'art.  38,  secondo  comma,  del   decreto   del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  602,  le
          parole: «di diciotto mesi» sono sostituite dalle  seguenti:
          «di quarantotto mesi».". 
              Il decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  e
          successive modificazioni (Codice in materia  di  protezione
          dei dati personali), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          29 luglio 2003, n. 174, S.O. 
              Per completezza d'informazione,  si  riporta  il  testo
          dell'art.  12  del  decreto-legge  8  agosto  2013,  n.  91
          (Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il
          rilancio  dei  beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del
          turismo), abrogato dalla presente legge,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 9 agosto 2013, n. 186: 
              "Art.  12.  Disposizioni  urgenti  per   agevolare   la
          diffusione di donazioni di modico valore  in  favore  della
          cultura e il coinvolgimento dei privati 
              1. Con decreto del Ministro dei beni e delle  attivita'
          culturali e  del  turismo,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, da  adottare  entro  novanta
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione  del  presente  decreto,   sono   definite   le
          modalita' di acquisizione delle donazioni di modico  valore
          (fino all'importo di euro diecimila) destinate  ai  beni  e
          alle attivita' culturali, secondo i seguenti criteri: 
              a) massima semplificazione ed esclusione  di  qualsiasi
          onere amministrativo a carico del privato; 
              b) garanzia della destinazione della  liberalita'  allo
          scopo indicato dal donante; 
              c) piena pubblicita' delle  donazioni  ricevute  e  del
          loro impiego,  mediante  una  dettagliata  rendicontazione,
          sottoposta agli organi di controllo; 
              d)  previsione  della  possibilita'  di  effettuare  le
          liberalita' mediante versamento bancario o  postale  ovvero
          secondo altre modalita' interamente  tracciabili  idonee  a
          consentire   lo   svolgimento   di   controlli   da   parte
          dell'Amministrazione finanziaria. 
              2. Entro il 31 ottobre 2013  il  Ministro  dei  beni  e
          delle attivita'  culturali  e  del  turismo  individua,  in
          coerenza con l'art. 9 della Costituzione, sulla base  della
          legislazione vigente e alla luce delle indicazioni  fornite
          dalla commissione  di  studio  gia'  costituita  presso  il
          Ministero,  forme  di  coinvolgimento  dei  privati   nella
          valorizzazione  e  gestione   dei   beni   culturali,   con
          riferimento a beni individuati  con  decreto  del  medesimo
          Ministro.". 
              Il decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95  (Disposizioni
          urgenti  per  la  revisione  della   spesa   pubblica   con
          invarianza dei  servizi  ai  cittadini  nonche'  misure  di
          rafforzamento  patrimoniale  delle  imprese   del   settore
          bancario), e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  6  luglio
          2012, n. 156, S.O. e' stato convertito, con  modificazioni,
          dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  135,  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 14 agosto 2012, n. 189, S.O..